Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 dic 2016
Ai fini del presente accordo si intende per: a)    operazione di pesca : la cattura, o la cattura e la lavorazione, del pesce o di altre risorse vive del mare; b)    pesca commerciale : tutte le operazioni di pesca, ad eccezione della pesca di sussistenza e della pesca ricreativa; c)    autorità competente : il ministro, il dipartimento governativo o un'altra autorità designata da uno Stato membro che ha il potere di emanare regolamenti, ordini o altre istruzioni aventi forza di legge nell'ambito di applicazione della disposizione in questione e di farli rispettare; d)    consultazione : la consultazione, ad opera dell'autorità competente, delle organizzazioni interessate rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, e in particolare delle organizzazioni rappresentative degli armatori dei pescherecci e dei pescatori, se ve ne sono; e)    armatore o proprietario del peschereccio : armatore del peschereccio o ogni altra persona giuridica o fisica quale il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia assunto la responsabilità della gestione del peschereccio dal proprietario impegnandosi contestualmente a adempiere i compiti ed obblighi in capo agli armatori di pescherecci a norma del presente accordo, indipendentemente dal fatto che altre persone giuridiche o fisiche adempiano alcuni dei compiti o degli obblighi a nome dell'armatore del peschereccio; f)    pescatore : ogni persona impiegata o assunta o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di un peschereccio alle condizioni di cui all', ad esclusione dei piloti portuali e del personale basato a terra che effettua lavori a bordo di un peschereccio in banchina; g)    contratto di lavoro dei pescatori : un contratto di lavoro, un contratto di ingaggio o altro accordo analogo o qualsiasi altro contratto che disciplina le condizioni di vita e di lavoro di ogni pescatore a bordo di un peschereccio; h)    peschereccio o nave : qualsiasi imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro o registrata sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro, di qualsiasi tipo, indipendentemente dalla forma di proprietà, adibita o destinata ad essere adibita alla pesca commerciale; i)    lunghezza (L) : il 96 % della lunghezza fuori tutto sulla linea di galleggiamento all'85 % della più piccola altezza misurata dalla linea di chiglia, oppure la distanza dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se superiore; nelle navi progettate con un'inclinazione di chiglia, il galleggiamento al quale è misurata tale lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento di progetto; j)    lunghezza fra le perpendicolari (LBP) : la distanza fra la perpendicolare anteriore e la perpendicolare posteriore; la perpendicolare anteriore deve coincidere la parte anteriore della ruota di prora sulla linea di galleggiamento sulla quale si misura la lunghezza (L); la perpendicolare dietro deve coincidere con l'asse di rotazione del timone sulla stessa linea galleggiamento; k)    comandante : il pescatore che ha il comando di un peschereccio; l)    servizio di reclutamento e di collocamento : ogni persona, società, istituzione, agenzia o altra organizzazione del settore pubblico o privato attiva nel reclutamento di pescatori per conto di armatori di pescherecci o nel collocamento di pescatori presso gli stessi armatori; m)    agenzia privata di collocamento : ogni persona, società, istituzione, agenzia o altra organizzazione del settore privato attiva nel reclutamento di pescatori al fine di metterli a disposizione di armatori di pescherecci che affidano loro compiti e ne controllano l'esecuzione.
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