Art. 5
In vigore dal 19 dic 2016
1. Il presente articolo si applica fatta salva la direttiva 93/103/CE.
2. All'armatore del peschereccio spetta la responsabilità generale di garantire che il comandante disponga delle risorse e dei mezzi necessari per rispettare gli obblighi del presente accordo.
3. Al fine di garantire la sicurezza dei pescatori a bordo e l'esercizio in sicurezza della nave le responsabilità del comandante comprendono tra l'altro:
a)
provvedere alla supervisione e garantire che, nella misura del possibile, i pescatori svolgano il loro lavoro nelle migliori condizioni di sicurezza e di salute;
b)
gestire i pescatori, in modo tale da non pregiudicarne la sicurezza e la salute, compresa la prevenzione dell'affaticamento;
c)
facilitare la formazione a bordo per sensibilizzare alle questioni di sicurezza e salute sul lavoro; e
d)
garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione, dei servizi di guardia e delle relative buone pratiche marittime.
4. L'armatore del peschereccio non limita la libertà del comandante di prendere qualsiasi decisione che, secondo il giudizio professionale del comandante, risulti necessaria per la sicurezza dei pescatori a bordo o della nave e per la sicurezza della navigazione e dell'esercizio dell'imbarcazione.
5. I pescatori si conformano agli ordini legittimi del comandante e alle misure vigenti in materia di sicurezza e salute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2017:159:oj#art-5