Art. 2

In vigore dal 19 dic 2016
1.   Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli ai lavoratori nel settore della pesca marittima rispetto a quelle stabilite nella presente direttiva. 2.   L'attuazione della presente direttiva non costituisce in nessun caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale della protezione dei lavoratori nei settori disciplinati dalla presente direttiva. Ciò non osta al diritto degli Stati membri e delle parti sociali di stabilire, alla luce dell'evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle vigenti al momento dell'adozione della presente direttiva, a condizione che le prescrizioni minime previste da quest'ultima siano sempre rispettate. 3.   L'applicazione e l'interpretazione della presente direttiva non pregiudicano le disposizioni, gli usi o le prassi dell'Unione o nazionali che prevedano un trattamento più favorevole dei lavoratori interessati.
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