Art. 2
In vigore dal 19 dic 2016
1. Salvo disposizioni contrarie del presente accordo, il presente accordo si applica:
a)
a tutti i pescatori che lavorano a qualsiasi titolo in base a un contratto di lavoro o a un rapporto di lavoro su tutti i pescherecci adibiti alla pesca commerciale;
b)
a tutti gli altri pescatori che sono presenti sulla stessa nave insieme ai pescatori di cui alla lettera a), al fine di garantire la salute e la sicurezza generali.
2. In caso di dubbio se una nave eserciti attività di pesca commerciale, la decisione spetta all'autorità competente previa consultazione.
3. Ogni Stato membro, previa consultazione, può estendere, totalmente o in parte, ai pescatori che lavorano su pescherecci di lunghezza inferiore a 24 metri la protezione prevista dal presente accordo per i pescatori che lavorano su pescherecci di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.
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