Art. 14

Art. 14

In vigore dal 19 dic 2016
Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure: a) che prevedano che i pescatori che lavorano a bordo di pescherecci battenti la sua bandiera o registrati sotto la sua piena giurisdizione siano tutelati da un contratto di lavoro dei pescatori che sia loro comprensibile e coerente con le disposizioni del presente accordo; e b) che specifichino le informazioni minime da inserire nei contratti di lavoro dei pescatori in conformità con le disposizioni dell'allegato I del presente accordo.
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