Art. 58

Condizioni per lo scambio di informazioni

In vigore dal 14 dic 2016
Condizioni per lo scambio di informazioni 1.   Per lo scambio di informazioni di cui all', la trasmissione delle informazioni di cui all' e la comunicazione di informazioni di cui all', gli Stati membri esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni: a) lo scambio, la trasmissione e la comunicazione di informazioni sono diretti all'esercizio delle funzioni di controllo o di vigilanza; b) le informazioni ricevute sono soggette all'obbligo del segreto professionale di cui all'; c) qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni non sono comunicate senza l'esplicito consenso dell'autorità competente da cui provengono e, in tal caso, unicamente ai fini da essa autorizzati. 2.   L' non osta a che gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario e la sua integrità, autorizzino lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organismi incaricati dell'individuazione e delle indagini relative alle violazioni del diritto societario applicabile alle imprese promotrici. Gli Stati membri che applicano il primo comma esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni: a) le informazioni devono essere dirette alle attività di individuazione, indagine ed esame delle violazioni di cui all', paragrafo 2, lettera a); b) le informazioni ricevute devono essere soggette all'obbligo del segreto professionale di cui all'; c) qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni non sono comunicate senza l'esplicito consenso dell'autorità competente da cui provengono e, in tal caso, unicamente ai fini da essa autorizzati. 3.   Se in uno Stato membro le autorità o gli organismi di cui al paragrafo 2, primo comma, esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine delle violazioni ricorrendo a persone incaricate a tale scopo in base alla loro competenza specifica e non appartenenti al settore pubblico, si applica la possibilità di scambio delle informazioni prevista all', paragrafo 2.
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