Art. 56
Trasmissione delle informazioni alle banche centrali, alle autorità monetarie, alle autorità europee di vigilanza e al Comitato europeo per il rischio sistemico
In vigore dal 14 dic 2016
Trasmissione delle informazioni alle banche centrali, alle autorità monetarie, alle autorità europee di vigilanza e al Comitato europeo per il rischio sistemico
1. Gli non ostano a che un'autorità competente trasmetta informazioni alle seguenti entità ai fini dell'esercizio delle loro rispettive funzioni:
a)
banche centrali e altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie;
b)
altre autorità pubbliche incaricate della sorveglianza sui sistemi di pagamento, se opportuno;
c)
il Comitato europeo per il rischio sistemico, l'EIOPA, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).
2. Gli articoli da 55 a 58 non ostano a che le autorità o gli organismi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente articolo comunichino alle autorità competenti le informazioni che possono essere loro necessarie ai fini dell'.
3. Le informazioni ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2 sono soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli stabiliti nella presente direttiva.
Storico versioni
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