Art. 53

Utilizzo delle informazioni riservate

In vigore dal 14 dic 2016
Utilizzo delle informazioni riservate Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma della presente direttiva se ne servano soltanto nell'esercizio delle loro funzioni e per i seguenti scopi: a) controllare che gli EPAP soddisfino le condizioni per intraprendere le attività di ente pensionistico aziendale o professionale prima dell'avvio delle loro attività; b) facilitare il monitoraggio delle attività degli EPAP, in particolare il monitoraggio delle riserve tecniche, della solvibilità, del sistema di governance e delle informazioni fornite agli aderenti e ai beneficiari; c) imporre misure correttive, ivi comprese le sanzioni amministrative; d) se consentito dal diritto nazionale, pubblicare gli indicatori chiave di performance per tutti i singoli EPAP, che possono essere di aiuto agli aderenti e ai beneficiari nelle decisioni finanziarie concernenti la propria pensione; e) nell'ambito dei ricorsi contro una decisione delle autorità competenti adottata ai sensi delle disposizioni di recepimento della presente direttiva; f) nell'ambito dei procedimenti giudiziari relativi alle disposizioni di recepimento della presente direttiva.
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