Art. 52
Segreto professionale
In vigore dal 14 dic 2016
Segreto professionale
1. Gli Stati membri prevedono disposizioni per imporre a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché ai revisori e agli esperti incaricati da tali autorità, l'obbligo di rispettare il segreto professionale. Fatti salvi i casi di rilievo penale, tali persone non divulgano ad alcuna persona o autorità le informazioni riservate ricevute in ragione dell'ufficio, se non in forma sommaria o aggregata, garantendo che i singoli EPAP non possano essere individuati.
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi in cui uno schema pensionistico è oggetto di liquidazione, gli Stati membri possono permettere che le informazioni riservate siano comunicate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.
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