Art. 52

Segreto professionale

In vigore dal 14 dic 2016
Segreto professionale 1.   Gli Stati membri prevedono disposizioni per imporre a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché ai revisori e agli esperti incaricati da tali autorità, l'obbligo di rispettare il segreto professionale. Fatti salvi i casi di rilievo penale, tali persone non divulgano ad alcuna persona o autorità le informazioni riservate ricevute in ragione dell'ufficio, se non in forma sommaria o aggregata, garantendo che i singoli EPAP non possano essere individuati. 2.   In deroga al paragrafo 1, nei casi in cui uno schema pensionistico è oggetto di liquidazione, gli Stati membri possono permettere che le informazioni riservate siano comunicate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2016:2341:oj#art-52

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo