Art. 50

Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

In vigore dal 14 dic 2016
Informazioni da trasmettere alle autorità competenti Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda ogni EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio, le autorità competenti dispongano dei poteri e degli strumenti necessari a: a) richiedere all'EPAP, all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP, ovvero alle persone che gestiscono effettivamente l'EPAP o svolgono funzioni chiave, di fornire in qualsiasi momento informazioni su tutte le questioni relative all'attività dell'ente o di trasmettere tutti i relativi documenti; b) vigilare sui rapporti tra l'EPAP ed altre società o tra EPAP quando essi esternalizzano funzioni fondamentali o qualsiasi altra attività a tali società o a altri EPAP e su ogni ulteriore riesternalizzazione, che influiscano sulla situazione finanziaria dell'EPAP o che siano comunque rilevanti ai fini di una vigilanza efficace; c) ottenere i seguenti documenti: la propria valutazione del rischio, il documento illustrante i principi della politica d'investimento, i conti e le relazioni annuali e tutti gli altri documenti necessari ai fini della vigilanza; d) stabilire quali documenti sono necessari ai fini della vigilanza, tra cui: i) relazioni interne intermedie; ii) valutazioni attuariali e ipotesi dettagliate; iii) studi attività-passività; iv) prove della coerenza con i principi della politica d'investimento; v) prove del versamento dei contributi secondo quanto previsto; vi) relazioni da parte delle persone responsabili della revisione contabile dei conti annuali di cui all'; e) svolgere ispezioni in loco presso la sede dell'EPAP e, se del caso, sulle attività esternalizzate e su tutte quelle oggetto di ulteriore riesternalizzazione per verificare che le attività siano svolte conformemente alle norme di vigilanza; f) chiedere all'EPAP in qualsiasi momento informazioni circa le attività esternalizzate e tutte le attività oggetto di ulteriore riesternalizzazione.
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