Art. 29
Conti e relazioni annuali
In vigore dal 14 dic 2016
Conti e relazioni annuali
Gli Stati membri stabiliscono che tutti gli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio redigano e rendano pubblici conti e relazioni annuali che tengano conto di ogni schema pensionistico gestito dall'EPAP e, se del caso, conti e relazioni annuali per ciascuno schema pensionistico. I conti e le relazioni annuali danno un quadro fedele delle attività, delle passività e della situazione finanziaria dell'EPAP e includono un'informativa sulle partecipazioni significative in investimenti. I conti annuali e le informazioni contenute nelle relazioni sono coerenti, esaurienti, correttamente presentati e debitamente approvati da persone autorizzate, in conformità del diritto nazionale.
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