Art. 28

Valutazione interna del rischio

In vigore dal 14 dic 2016
Valutazione interna del rischio 1.   Gli Stati membri impongono agli EPAP, in modo proporzionato alle loro dimensioni e alla loro organizzazione interna, nonché alla dimensione, alla natura alla portata e alla complessità delle loro attività, di effettuare e documentare la loro valutazione interna del rischio. Tale valutazione dei rischi è eseguita almeno ogni tre anni o immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio dell'EPAP o degli schemi pensionistici gestiti dall'EPAP. In presenza di una variazione significativa del profilo di rischio di uno schema pensionistico specifico, la valutazione interna del rischio può essere limitata a tale schema pensionistico. 2.   Gli Stati membri garantiscono che la valutazione interna del rischio di cui al paragrafo 1, tenuto conto delle dimensioni e dell'organizzazione interna dell'EPAP, nonché della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività dell'EPAP, comprenda quanto segue: a) una descrizione del modo in cui la valutazione dei rischi è integrata nel processo gestionale e nei processi decisionali dell'EPAP; b) una valutazione dell'efficacia del sistema di gestione dei rischi; c) una descrizione del modo in cui l'EPAP previene i conflitti d'interesse con l'impresa promotrice, qualora l'EPAP esternalizzi funzioni fondamentali all'impresa promotrice conformemente all', paragrafo 3; d) una valutazione del fabbisogno finanziario globale dell'EPAP, ivi inclusa una descrizione del piano di risanamento ove applicabile; e) una valutazione dei rischi per gli aderenti e i beneficiari in merito all'erogazione delle loro prestazioni pensionistiche e all'efficacia di un'eventuale azione correttiva tenendo conto, ove applicabile, di: i) meccanismi di indicizzazione; ii) meccanismi di riduzione delle prestazioni, tra cui in quale misura possono essere ridotte le prestazioni pensionistiche maturate, a quali condizioni e da chi; f) una valutazione qualitativa dei meccanismi di protezione delle prestazioni pensionistiche, tra cui, a seconda dei casi, garanzie, impegni e qualsiasi altro tipo di sostegno finanziario da parte dell'impresa promotrice, l'assicurazione o la riassicurazione da parte di un'impresa disciplinata dalla direttiva 2009/138/CE o la copertura da parte di uno schema di tutela delle pensioni, a favore dell'EPAP o degli aderenti e dei beneficiari; g) una valutazione qualitativa dei rischi operativi; h) nei casi in cui nelle decisioni di investimento siano tenuti in conto fattori ambientali, sociali e di governance, una valutazione dei rischi nuovi o emergenti, compresi i rischi relativi ai cambiamenti climatici, all'uso delle risorse e all'ambiente, i rischi sociali e i rischi connessi al deprezzamento degli attivi in conseguenza di modifiche normative. 3.   Ai fini del paragrafo 2, gli EPAP dispongono di metodi per individuare e valutare i rischi cui sono o potrebbero essere esposti nel breve e lungo periodo e che potrebbero avere un impatto sulla capacità dell'EPAP di far fronte ai propri obblighi. Tali metodi sono proporzionati alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti alle loro attività. I metodi sono descritti nella valutazione interna del rischio. 4.   La valutazione interna del rischio è tenuta in conto nelle decisioni strategiche dell'EPAP.
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