Art. 28 · Valutazione interna del rischio

Art. 28

Valutazione interna del rischio

In vigore dal 14 dic 2016
Valutazione interna del rischio 1.   Gli Stati membri impongono agli EPAP, in modo proporzionato alle loro dimensioni e alla loro organizzazione interna, nonché alla dimensione, alla natura alla portata e alla complessità delle loro attività, di effettuare e documentare la loro valutazione interna del rischio. Tale valutazione dei rischi è eseguita almeno ogni tre anni o immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio dell'EPAP o degli schemi pensionistici gestiti dall'EPAP. In presenza di una variazione significativa del profilo di rischio di uno schema pensionistico specifico, la valutazione interna del rischio può essere limitata a tale schema pensionistico. 2.   Gli Stati membri garantiscono che la valutazione interna del rischio di cui al paragrafo 1, tenuto conto delle dimensioni e dell'organizzazione interna dell'EPAP, nonché della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività dell'EPAP, comprenda quanto segue: a) una descrizione del modo in cui la valutazione dei rischi è integrata nel processo gestionale e nei processi decisionali dell'EPAP; b) una valutazione dell'efficacia del sistema di gestione dei rischi; c) una descrizione del modo in cui l'EPAP previene i conflitti d'interesse con l'impresa promotrice, qualora l'EPAP esternalizzi funzioni fondamentali all'impresa promotrice conformemente all', paragrafo 3; d) una valutazione del fabbisogno finanziario globale dell'EPAP, ivi inclusa una descrizione del piano di risanamento ove applicabile; e) una valutazione dei rischi per gli aderenti e i beneficiari in merito all'erogazione delle loro prestazioni pensionistiche e all'efficacia di un'eventuale azione correttiva tenendo conto, ove applicabile, di: i) meccanismi di indicizzazione; ii) meccanismi di riduzione delle prestazioni, tra cui in quale misura possono essere ridotte le prestazioni pensionistiche maturate, a quali condizioni e da chi; f) una valutazione qualitativa dei meccanismi di protezione delle prestazioni pensionistiche, tra cui, a seconda dei casi, garanzie, impegni e qualsiasi altro tipo di sostegno finanziario da parte dell'impresa promotrice, l'assicurazione o la riassicurazione da parte di un'impresa disciplinata dalla direttiva 2009/138/CE o la copertura da parte di uno schema di tutela delle pensioni, a favore dell'EPAP o degli aderenti e dei beneficiari; g) una valutazione qualitativa dei rischi operativi; h) nei casi in cui nelle decisioni di investimento siano tenuti in conto fattori ambientali, sociali e di governance, una valutazione dei rischi nuovi o emergenti, compresi i rischi relativi ai cambiamenti climatici, all'uso delle risorse e all'ambiente, i rischi sociali e i rischi connessi al deprezzamento degli attivi in conseguenza di modifiche normative. 3.   Ai fini del paragrafo 2, gli EPAP dispongono di metodi per individuare e valutare i rischi cui sono o potrebbero essere esposti nel breve e lungo periodo e che potrebbero avere un impatto sulla capacità dell'EPAP di far fronte ai propri obblighi. Tali metodi sono proporzionati alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti alle loro attività. I metodi sono descritti nella valutazione interna del rischio. 4.   La valutazione interna del rischio è tenuta in conto nelle decisioni strategiche dell'EPAP.
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