Art. 27

Funzione attuariale

In vigore dal 14 dic 2016
Funzione attuariale 1.   Qualora l'EPAP stesso copra i rischi biometrici o garantisca un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni, gli Stati membri impongono agli EPAP di prevedere una funzione attuariale efficace che: a) coordini e supervisioni il calcolo delle riserve tecniche; b) valuti l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e le ipotesi fatte a tal fine; c) valuti la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche; d) raffronti le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche con i dati tratti dall'esperienza; e) informi l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP in merito all'affidabilità e all'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche; f) esprima un parere sulla politica di sottoscrizione globale nel caso in cui l'EPAP disponga di tale politica; g) esprima un parere sull'adeguatezza degli accordi di assicurazione nel caso in cui l'EPAP disponga di tali accordi; e h) contribuisca all'attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi. 2.   Gli Stati membri impongono agli EPAP di nominare almeno una persona indipendente, interna o esterna all'EPAP, responsabile della funzione attuariale.
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