Art. 27
Funzione attuariale
In vigore dal 14 dic 2016
Funzione attuariale
1. Qualora l'EPAP stesso copra i rischi biometrici o garantisca un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni, gli Stati membri impongono agli EPAP di prevedere una funzione attuariale efficace che:
a)
coordini e supervisioni il calcolo delle riserve tecniche;
b)
valuti l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e le ipotesi fatte a tal fine;
c)
valuti la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
d)
raffronti le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche con i dati tratti dall'esperienza;
e)
informi l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP in merito all'affidabilità e all'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;
f)
esprima un parere sulla politica di sottoscrizione globale nel caso in cui l'EPAP disponga di tale politica;
g)
esprima un parere sull'adeguatezza degli accordi di assicurazione nel caso in cui l'EPAP disponga di tali accordi; e
h)
contribuisca all'attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi.
2. Gli Stati membri impongono agli EPAP di nominare almeno una persona indipendente, interna o esterna all'EPAP, responsabile della funzione attuariale.
Storico versioni
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