Art. 25
Gestione del rischio
In vigore dal 14 dic 2016
Gestione del rischio
1. Gli Stati membri impongono agli EPAP di disporre, in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, di una funzione efficace di gestione dei rischi. Tale funzione è strutturata in modo tale da agevolare il funzionamento di un sistema di gestione dei rischi per il quale gli EPAP adottano le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessarie a individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare periodicamente all'organo amministrativo, gestionale o di vigilanza dell'EPAP i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali gli EPAP e gli schemi pensionistici da loro gestiti sono o potrebbero essere esposti, nonché le relative interdipendenze.
Il sistema di gestione dei rischi è efficace e perfettamente integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell'EPAP.
2. Il sistema di gestione dei rischi copre, in modo proporzionato alle dimensioni e all'organizzazione interna dell'EPAP, alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, i rischi che possono verificarsi negli EPAP o nelle imprese cui sono state esternalizzati loro compiti o attività almeno nei seguenti settori, ove applicabile:
a)
sottoscrizione e costituzione di riserve;
b)
gestione delle attività e delle passività;
c)
investimenti, in particolare derivati, cartolarizzazioni e impegni simili;
d)
gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;
e)
gestione dei rischi operativi;
f)
assicurazione e altre tecniche di attenuazione del rischio;
g)
rischi ambientali, sociali, e di governance connessi al portafoglio di investimenti e la relativa gestione.
3. Se conformemente alle condizioni dello schema pensionistico gli aderenti e i beneficiari assumono rischi, il sistema di gestione dei rischi tiene conto inoltre di tali rischi dalla prospettiva degli aderenti e dei beneficiari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2016:2341:oj#art-25