Art. 25

Gestione del rischio

In vigore dal 14 dic 2016
Gestione del rischio 1.   Gli Stati membri impongono agli EPAP di disporre, in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, di una funzione efficace di gestione dei rischi. Tale funzione è strutturata in modo tale da agevolare il funzionamento di un sistema di gestione dei rischi per il quale gli EPAP adottano le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessarie a individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare periodicamente all'organo amministrativo, gestionale o di vigilanza dell'EPAP i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali gli EPAP e gli schemi pensionistici da loro gestiti sono o potrebbero essere esposti, nonché le relative interdipendenze. Il sistema di gestione dei rischi è efficace e perfettamente integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell'EPAP. 2.   Il sistema di gestione dei rischi copre, in modo proporzionato alle dimensioni e all'organizzazione interna dell'EPAP, alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, i rischi che possono verificarsi negli EPAP o nelle imprese cui sono state esternalizzati loro compiti o attività almeno nei seguenti settori, ove applicabile: a) sottoscrizione e costituzione di riserve; b) gestione delle attività e delle passività; c) investimenti, in particolare derivati, cartolarizzazioni e impegni simili; d) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione; e) gestione dei rischi operativi; f) assicurazione e altre tecniche di attenuazione del rischio; g) rischi ambientali, sociali, e di governance connessi al portafoglio di investimenti e la relativa gestione. 3.   Se conformemente alle condizioni dello schema pensionistico gli aderenti e i beneficiari assumono rischi, il sistema di gestione dei rischi tiene conto inoltre di tali rischi dalla prospettiva degli aderenti e dei beneficiari.
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