Art. 23
Politica di remunerazione
In vigore dal 14 dic 2016
Politica di remunerazione
1. Gli Stati membri impongono agli EPAP di stabilire e applicare una sana politica di remunerazione a tutte le persone che gestiscono effettivamente l'EPAP, svolgono funzioni fondamentali e alle altre categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'EPAP in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività.
2. Salvo quanto diversamente disposto dal regolamento (UE) 2016/679, gli EPAP rendono pubblicamente note con regolarità le informazioni essenziali e pertinenti relative alla loro politica di remunerazione.
3. Al momento di stabilire e applicare la politica di remunerazione di cui al paragrafo 1, gli EPAP rispettano i seguenti principi:
a)
la politica di remunerazione deve essere definita, attuata e mantenuta in linea con le attività, il profilo di rischio, gli obiettivi e l'interesse a lungo termine, la stabilità finanziaria, e la performance dell'EPAP nel suo complesso, e deve sostenere una gestione sana, prudente ed efficace degli EPAP;
b)
la politica di remunerazione deve essere in linea con il profilo di rischio e gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari degli schemi pensionistici gestiti dall'EPAP;
c)
la politica di remunerazione deve prevedere misure volte a evitare i conflitti di interesse;
d)
la politica di remunerazione deve essere coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggiare un'assunzione di rischi che non sia congrua con i profili di rischio e le regole dell'EPAP;
e)
la politica di remunerazione si applica all'EPAP e ai fornitori di servizi di cui all', paragrafo 1, a meno che tali fornitori di servizi non siano disciplinati dalle direttive di cui all', paragrafo 2, lettera b);
f)
l'EPAP stabilisce i principi generali della politica di remunerazione, li riesamina e aggiorna almeno ogni tre anni ed è responsabile della loro attuazione;
g)
la remunerazione e la sorveglianza sulla stessa sono soggette ad una governance chiara, trasparente ed efficace.
Storico versioni
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