Art. 21
Requisiti generali in materia di governance
In vigore dal 14 dic 2016
Requisiti generali in materia di governance
1. Gli Stati membri richiedono a tutti gli EPAP di dotarsi di un sistema efficace di governance, che consenta una gestione sana e prudente delle loro attività. Tale sistema prevede una struttura organizzativa trasparente e adeguata, con una chiara ripartizione e un'appropriata separazione delle responsabilità e un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni. Il sistema di governance tiene in considerazione i fattori ambientali, sociali e di governance connessi alle attività di investimento nelle decisioni di investimento ed è soggetto a un riesame interno periodico.
2. Il sistema di governance di cui al paragrafo 1 è proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell'EPAP.
3. Gli Stati membri assicurano che gli EPAP stabiliscano e applichino politiche scritte in relazione alla gestione del rischio, all'audit interno e, laddove rilevante, alle attività attuariali ed esternalizzate. Tali politiche scritte sono soggette all'approvazione preventiva dell'organo direttivo o di vigilanza dell'EPAP e sono riesaminate almeno ogni tre anni e sono adattate in vista di qualsiasi variazione significativa del sistema o del settore interessato.
4. Gli Stati membri assicurano che gli EPAP dispongano di un sistema di controllo interno efficace. Tale sistema include procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno e disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli dell'EPAP.
5. Gli Stati membri assicurano che gli EPAP adottino misure ragionevoli atte a garantire la continuità e la regolarità dello svolgimento delle loro attività, tra cui l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine gli EPAP utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati.
6. Gli Stati membri impongono agli EPAP di essere gestiti effettivamente da almeno due persone. Gli Stati membri possono autorizzare che sia una sola persona a gestire effettivamente l'EPAP, sulla base di una valutazione motivata effettuata dalle autorità competenti. Tale valutazione tiene conto del ruolo delle parti sociali nella gestione generale degli EPAP, nonché della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività dell'EPAP.
Storico versioni
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