Art. 19

Norme relative agli investimenti

In vigore dal 14 dic 2016
Norme relative agli investimenti 1.   Gli Stati membri esigono che gli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio investano conformemente al principio della «persona prudente» e in particolare conformemente alle regole seguenti: a) le attività sono investite nel migliore interesse a lungo termine dell'insieme degli aderenti e dei beneficiari. In caso di potenziale conflitto di interessi l'EPAP o l'entità che ne gestisce il portafoglio fa sì che l'investimento sia effettuato nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari; b) nell'ambito del principio della «persona prudente», gli Stati membri consentono agli EPAP di tenere conto del potenziale impatto a lungo termine delle decisioni di investimento sui fattori ambientali, sociali e di governance; c) le attività sono investite in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso; d) le attività sono investite in misura predominante sui mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio su un mercato finanziario regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali; e) l'investimento in strumenti derivati è possibile nella misura in cui tali strumenti contribuiscono a ridurre il rischio di investimento o facilitano una gestione efficiente del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente tenendo conto dell'attività sottostante e inclusi nella valutazione degli attivi di un EPAP. Gli EPAP evitano anche un'eccessiva esposizione di rischio nei confronti di una sola controparte e di altre operazioni su derivati; f) le attività sono adeguatamente diversificate per evitare che ci sia un'eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attività, emittenti o gruppi di imprese e che nel portafoglio complessivamente considerato vi siano concentrazioni del rischio. Gli investimenti in attività emesse dallo stesso emittente o da emittenti appartenenti allo stesso gruppo non espongono l'EPAP a un'eccessiva concentrazione di rischio; g) gli investimenti nell'impresa promotrice non possono superare il 5 % del portafoglio nel suo complesso e, allorché l'impresa promotrice appartiene a un gruppo, gli investimenti nelle imprese dello stesso gruppo dell'impresa promotrice non possono superare il 10 % del portafoglio. Qualora a promuovere un EPAP siano più imprese, gli investimenti in tali imprese promotrici sono effettuati secondo criteri prudenziali, tenendo conto della necessità di un'adeguata diversificazione. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i requisiti di cui alle lettere f) e g) agli investimenti in titoli di Stato. 2.   Tenendo conto della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività degli EPAP soggetti a vigilanza, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti verifichino l'adeguatezza delle procedure di valutazione del credito degli EPAP, valutino l'utilizzo dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito quali definite all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), nell'ambito delle loro politiche di investimento e, se del caso, incoraggino a ridurre l'incidenza di tali riferimenti in vista di un ricorso meno esclusivo e meccanico a detti rating del credito. 3.   Lo Stato membro di origine vieta all'EPAP di ottenere prestiti, o di agire da garante a favore di terzi. Tuttavia gli Stati membri possono autorizzare gli EPAP a ottenere prestiti solo a fini di liquidità e su base temporanea. 4.   Gli Stati membri non impongono agli EPAP registrati o autorizzati sul loro territorio di investire in particolari categorie di attivi. 5.   Fatto salvo l', gli Stati membri non assoggettano le decisioni d'investimento di un EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio o del suo gestore degli investimenti ad obblighi di approvazione preventiva o di notificazione sistematica. 6.   A norma dei paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri possono emanare regole più dettagliate per gli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio, incluse regole quantitative, purché giustificate da criteri prudenziali, al fine di tenere conto del complesso degli schemi pensionistici gestiti da tali EPAP. Gli Stati membri non impediscono tuttavia agli EPAP di: a) investire fino al 70 % delle attività a copertura delle riserve tecniche o del portafoglio complessivo per gli schemi i cui aderenti sopportano il rischio di investimento in azioni, titoli negoziabili equiparati ad azioni ed obbligazioni di società, ammessi allo scambio nei mercati regolamentati, o tramite MTF o OTF, e decidere sul peso relativo di tali titoli nel loro portafoglio d'investimento. Tuttavia, se è giustificato sotto il profilo prudenziale, gli Stati membri possono applicare limiti più bassi non inferiori al 35 % agli EPAP che gestiscono schemi pensionistici con garanzia di tasso di interesse a lungo termine, che si assumono il rischio di investimento e che forniscono essi stessi la garanzia; b) investire fino al 30 % delle attività a copertura delle riserve tecniche in attività denominate in monete diverse da quelle in cui sono espresse le passività; c) investire in strumenti che hanno un orizzonte di investimento a lungo termine e non sono scambiati in mercati regolamentati, MTF o OTF; d) investire in strumenti emessi o garantiti dalla BEI e forniti nel quadro del Fondo europeo per gli investimenti strategici, dei fondi di investimento europei a lungo termine, dei fondi europei per l'imprenditoria sociale e dei fondi europei per il venture capital. 7.   Il paragrafo 6 non preclude agli Stati membri il diritto di imporre agli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio, anche su base individuale, regole di investimento più rigorose, purché siano giustificate sotto il profilo prudenziale, con particolare riguardo alle obbligazioni assunte dall'EPAP. 8.   L'autorità competente dello Stato membro ospitante di un EPAP che svolge attività transfrontaliera a norma dell' non fissa norme in materia di investimenti oltre a quelle stabilite nei paragrafi da 1 a 6 per la parte delle attività utilizzata al fine di coprire le riserve tecniche per l'attività transfrontaliera.
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