Art. 22

Requisiti di competenza e onorabilità nella gestione

In vigore dal 14 dic 2016
Requisiti di competenza e onorabilità nella gestione 1.   Gli Stati membri impongono agli EPAP di garantire che le persone che gestiscono effettivamente un EPAP, le persone che svolgono funzioni fondamentali e, se del caso, le persone o le entità esterne impiegate per svolgere le funzioni fondamentali a norma dell' rispettino i requisiti seguenti nell'esercizio delle proprie funzioni: a) il requisito di competenza: i) per le persone che gestiscono effettivamente un EPAP, ciò significa chele loro qualifiche, conoscenze ed esperienze sono complessivamente adeguate per consentire loro di garantire una gestione sana e prudente dell'EPAP; ii) per le persone che svolgono le funzioni fondamentali attuariali o di controllo interno, ciò significa che le loro qualifiche professionali, conoscenze ed esperienze sono adeguate per svolgere adeguatamente le loro funzioni fondamentali; iii) per le persone che svolgono altre funzioni fondamentali, ciò significa che le loro qualifiche, conoscenze ed esperienze sono adeguate per svolgere adeguatamente le loro funzioni fondamentali; e b) il requisito di onorabilità: essi godono di buona reputazione e integrità. 2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti siano in grado di valutare se le persone che gestiscono effettivamente l'EPAP o svolgono funzioni fondamentali soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1. 3.   Lo Stato membro di origine che esige dalle persone di cui al paragrafo 1 la prova di onorabilità e la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure una sola di queste due prove, accetta come prova sufficiente, per i cittadini di altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziale di un altro Stato membro o, in mancanza di esso, di un documento equipollente, dal quale risulti che tali requisiti sono soddisfatti, rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro di cui la persona coinvolta è cittadino o dallo Stato membro di origine. 4.   Se nessuna competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro di cui la persona coinvolta è cittadino o dello Stato membro di origine emette il documento equipollente di cui al paragrafo 3, tale persona può presentare una dichiarazione giurata sostitutiva. Tuttavia, negli Stati membri di origine in cui non sono previste dichiarazioni giurate, i cittadini degli altri Stati membri in questione possono presentare una dichiarazione solenne resa da essi stessi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente nello Stato membro di origine o dello Stato membro di cui sono cittadini o ad un notaio in uno di detti Stati membri. L'autorità o il notaio rilasciano un attestato che certifica l'autenticità della dichiarazione giurata o della dichiarazione solenne. 5.   Il documento comprovante l'assenza di precedenti fallimenti di cui al paragrafo 3 può essere presentato anche sotto forma di una dichiarazione resa dai cittadini dell'altro Stato membro in questione ad un organismo giudiziario, professionale o commerciale del suddetto Stato membro. 6.   I documenti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 devono essere presentati entro tre mesi a decorrere dalla data del rilascio. 7.   Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Gli Stati membri comunicano inoltre agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità o gli organismi ai quali devono essere presentati i documenti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 a corredo della richiesta di esercitare le attività di cui all' nel territorio di tale Stato membro.
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