Art. 24

Disposizioni generali

In vigore dal 14 dic 2016
Disposizioni generali 1.   Gli Stati membri impongono agli EPAP di dotarsi delle funzioni fondamentali seguenti: una funzione di gestione del rischio, una funzione di audit interno e, ove applicabile, una funzione attuariale. Gli EPAP consentono ai titolari di funzioni fondamentali di svolgere efficacemente le proprie mansioni in modo obiettivo, equo e indipendente. 2.   Gli EPAP possono autorizzare una singola persona o unità organizzativa a svolgere più di una funzione fondamentale, ad eccezione della funzione di audit interno di cui all', che è indipendente dalle altre funzioni fondamentali. 3.   La singola persona o unità organizzativa cui è affidata la funzione fondamentale è diversa da quella che svolge una funzione fondamentale simile nell'impresa promotrice. Gli Stati membri possono, tenendo conto della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività degli EPAP, autorizzare gli EPAP a svolgere funzioni fondamentali attraverso la stessa singola persona o unità organizzativa dell'impresa promotrice, purché gli EPAP illustrino il modo in cui prevengono o gestiscono eventuali i conflitti d'interesse con l'impresa promotrice. 4.   I titolari di una funzione fondamentale comunicano le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP, che stabilisce quali azioni intraprendere. 5.   Fatto salvo il privilegio contro l'autoincriminazione, il titolare di una funzione fondamentale comunica all'autorità competente dell'EPAP se l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive nei seguenti casi: a) quando la persona o l'unità organizzativa che svolge la funzione fondamentale ha rilevato il rischio sostanziale che l'EPAP non soddisfi un requisito legale significativo e l'ha comunicato all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP e ciò possa avere un impatto significativo sugli interessi degli aderenti e dei beneficiari, o b) quando la persona o l'unità organizzativa che svolgono la funzione fondamentale hanno notato una violazione significativa della legislazione, dei regolamenti o delle disposizioni amministrative applicabili all'EPAP e alle sue attività nell'ambito della funzione fondamentale di quella persona o unità organizzativa e l'hanno comunicato all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP. 6.   Gli Stati membri garantiscono la tutela giuridica delle persone che informano l'autorità competente a norma del paragrafo 5.
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