Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 14 dic 2016
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica agli EPAP. Qualora, conformemente al diritto nazionale, tali EPAP non abbiano personalità giuridica, gli Stati membri applicano la direttiva o a tali EPAP o, fatto salvo il paragrafo 2, alle entità autorizzate che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi. 2.   La direttiva non si applica: a) agli enti che gestiscono sistemi di sicurezza sociale disciplinati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 (9) e (CE) n. 987/2009 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio; b) agli enti che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2009/65/CE (11), 2009/138/CE, 2011/61/UE (12), 2013/36/UE (13) e 2014/65/UE (14) del Parlamento europeo e del Consiglio; c) agli enti che agiscono sulla base del principio della ripartizione; d) agli enti in cui i dipendenti dell'impresa promotrice non hanno legalmente diritto a prestazioni e in cui l'impresa promotrice può svincolare le attività in qualunque momento senza dover necessariamente far fronte ai propri obblighi di erogare prestazioni pensionistiche; e) alle società che utilizzano sistemi fondati sulla costituzione di riserve contabili per l'erogazione di prestazioni pensionistiche ai loro dipendenti.
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