Art. 4

Applicazione facoltativa agli enti disciplinati dalla direttiva 2009/138/CE

In vigore dal 14 dic 2016
Applicazione facoltativa agli enti disciplinati dalla direttiva 2009/138/CE Gli Stati membri di origine hanno facoltà di applicare gli articoli da 9 a 14, gli articoli da 19 a 22, l', paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 24 a 58 della presente direttiva alle imprese di assicurazione vita nel settore delle pensioni aziendali e professionali di cui all', paragrafo 3, lettera a), punti da i) a iii), e all', paragrafo 3, lettera b), punti da ii) a iv), della direttiva 2009/138/CE, per quanto riguarda le loro attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali. In tal caso tutte le poste dell'attivo e del passivo corrispondenti alle pensioni aziendali e professionali sono individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attività delle imprese di assicurazione vita, senza che vi sia la possibilità di trasferimento. Nel caso di cui al primo comma del presente articolo, e limitatamente alle attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali, le imprese di assicurazione vita non sono disciplinate dagli articoli da 76 a 86, dall'articolo 132, dall'articolo 134, paragrafo 2, dall'articolo 173, dall'articolo 185, paragrafi 5, 7 e 8, e dall'articolo 209 della direttiva 2009/138/CE. Lo Stato membro d'origine provvede affinché le autorità competenti o l'autorità responsabile della vigilanza sulle imprese d'assicurazione vita contemplate dalla direttiva 2009/138/CE verifichino, nell'ambito delle proprie attività, la rigorosa separazione delle pertinenti attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2016:2341:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo