Art. 6

Definizioni

In vigore dal 14 dic 2016
Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per: 1)   «ente pensionistico aziendale o professionale» o «EPAP»: un ente, a prescindere dalla sua forma giuridica, operante secondo il principio di capitalizzazione, distinto da qualsiasi impresa promotrice o associazione di categoria, costituito al fine di erogare prestazioni pensionistiche in relazione a un'attività lavorativa sulla base di un accordo o di un contratto stipulato: a) individualmente o collettivamente tra datore di lavoro e lavoratore, o i loro rispettivi rappresentanti o b) con lavoratori autonomi, individualmente o collettivamente, conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, e che esercita le attività direttamente connesse; 2)   «schema pensionistico»: un contratto, un accordo, un negozio fiduciario o un insieme di disposizioni che stabilisce le prestazioni pensionistiche erogabili e le condizioni per la loro erogazione; 3)   «impresa promotrice»: un'impresa o un altro organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o sia composto da una o più persone giuridiche o fisiche, che agisce in qualità di datore di lavoro o di lavoratore autonomo, oppure una loro combinazione, e che offre uno schema pensionistico o versa contributi a un EPAP; 4)   «prestazioni pensionistiche»: le prestazioni liquidate in relazione al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento oppure, laddove siano complementari rispetto alle prestazioni di cui sopra e fornite su base accessoria, le prestazioni erogate sotto forma di pagamenti in caso di morte, invalidità o cessazione del rapporto di lavoro, nonché le prestazioni erogate sotto forma di sostegni finanziari o servizi in caso di malattia, stato di bisogno o morte. Per agevolare la sicurezza finanziaria durante il pensionamento, queste prestazioni possono essere erogate sotto forma di pagamenti a carattere vitalizio, pagamenti a titolo temporaneo, «una tantum» o una loro combinazione; 5)   «aderenti»: le persone diverse dai beneficiari e dai potenziali aderenti che a motivo delle loro attività lavorative passate o attuali hanno o avranno diritto a percepire le prestazioni pensionistiche conformemente alle disposizioni di uno schema pensionistico; 6)   «beneficiari»: le persone che percepiscono le prestazioni pensionistiche; 7)   «potenziali aderenti»: le persone che hanno diritto ad aderire a uno schema pensionistico; 8)   «autorità competente»: un'autorità nazionale designata a svolgere le funzioni previste dalla presente direttiva; 9)   «rischi biometrici»: rischi relativi a morte, invalidità e longevità; 10)   «Stato membro di origine»: lo Stato membro in cui l'EPAP è stato registrato o autorizzato e in cui è situata la sua amministrazione principale conformemente all'; 11)   «Stato membro ospitante»: lo Stato membro il cui diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali si applica al rapporto tra l'impresa promotrice e gli aderenti o i beneficiari; 12)   «EPAP trasferente»: l'EPAP che trasferisce tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni e diritti, nonché le attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico a un EPAP registrato o autorizzato in un altro Stato membro; 13)   «EPAP ricevente»: l'EPAP che riceve tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni e diritti nonché le attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico da un EPAP registrato o autorizzato in un altro Stato membro; 14)   «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato quale definito all', paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE; 15)   «sistema multilaterale di negoziazione» o «MTF»: un sistema multilaterale di negoziazione o MTF quale definito all', paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/65/UE; 16)   «sistema organizzato di negoziazione» o «OTF»: un sistema organizzato di negoziazione od OTF quale definito all', paragrafo 1, punto 23, della direttiva 2014/65/UE; 17)   «supporto durevole»: uno strumento che permetta agli aderenti o ai beneficiari di conservare le informazioni a loro personalmente dirette in modo che possano essere accessibili per la futura consultazione e per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione senza modifiche delle informazioni conservate; 18)   «funzione fondamentale»: nell'ambito di un sistema di governance, una capacità interna di svolgere compiti pratici, ivi comprese la funzione di gestione dei rischi, la funzione di audit interno e la funzione attuariale; 19)   «attività transfrontaliera»: la gestione di uno schema pensionistico in cui il rapporto tra impresa promotrice e gli aderenti e i beneficiari è disciplinato dal diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2016:2341:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo