Art. 9

Registrazione o autorizzazione

In vigore dal 14 dic 2016
Registrazione o autorizzazione 1.   Gli Stati membri assicurano che ogni EPAP la cui amministrazione principale è ubicata nel loro territorio sia registrato in un registro nazionale o autorizzato dalla competente autorità. L'ubicazione dell'amministrazione principale si riferisce al luogo in cui sono adottate le principali decisioni strategiche di un EPAP. 2.   In caso di attività transfrontaliere avviate a norma dell', nel registro sono indicati anche gli Stati membri in cui opera l'EPAP. 3.   Le informazioni contenute nel registro sono trasmesse all'EIOPA che le pubblica sul proprio sito web.
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