Art. 11

Attività transfrontaliera e procedure

In vigore dal 14 dic 2016
Attività transfrontaliera e procedure 1.   Fatte salve le disposizioni del diritto nazionale in materia di sicurezza sociale e di lavoro riguardanti l'organizzazione dei sistemi pensionistici, compresa l'adesione obbligatoria e i risultati delle contrattazioni collettive, gli Stati membri consentono agli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio di svolgere attività transfrontaliere. Gli Stati membri consentono inoltre alle imprese aventi sede nel loro territorio di promuovere gli EPAP che intendono svolgere o svolgono attività transfrontaliere. 2.   Un EPAP che intende svolgere attività transfrontaliere e accettare come promotore un'impresa promotrice è soggetto a un'autorizzazione preventiva da parte della pertinente autorità competente del proprio Stato membro di origine. 3.   L'EPAP notifica della propria intenzione di svolgere attività transfrontaliere all'autorità competente dello Stato membro di origine. Gli Stati membri esigono che l'EPAP alleghi le informazioni seguenti alla notificazione: a) il nome dello Stato membro o degli Stati membri ospitanti che, se del caso, è identificato dall'impresa promotrice; b) il nome e l'ubicazione dell'amministrazione principale dell'impresa promotrice; c) le caratteristiche principali dello schema pensionistico che deve essere gestito per l'impresa promotrice. 4.   Se l'autorità competente dello Stato membro d'origine riceve la notifica di cui al paragrafo 3, sempreché non abbia adottato una decisione motivata secondo cui la struttura amministrativa o la situazione finanziaria dell'EPAP, ovvero l'onorabilità e la professionalità o l'esperienza delle persone che lo gestiscono non sono compatibili con l'attività transfrontaliera proposta, tale autorità competente comunica all'autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni di cui al paragrafo 3 entro tre mesi dal loro ricevimento e ne informa debitamente l'EPAP. La decisione motivata di cui al primo comma deve essere adottata entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al paragrafo 3. 5.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine che non comunica le informazioni di cui al paragrafo 3 all'autorità competente dello Stato membro ospitante è tenuta a motivare tale decisione all'EPAP interessato entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni. La mancata comunicazione delle informazioni è oggetto di un ricorso giurisdizionale nello Stato membro di origine. 6.   Gli EPAP che svolgono attività transfrontaliere sono soggetti agli obblighi relativi alle informazioni di cui al titolo IV imposti dallo Stato membro ospitante riguardo ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari interessati da dette attività transfrontaliere. 7.   Prima che l'EPAP inizi a svolgere attività transfrontaliere, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, entro sei settimane dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine le disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali conformemente alle quali lo schema pensionistico avente come promotore un'impresa dello Stato membro ospitante deve essere gestito nonché i requisiti dello Stato membro ospitante relativi alle informazioni di cui al titolo IV che si applicano all'attività transfrontaliera. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica dette informazioni all'EPAP. 8.   Dal momento in cui riceve la comunicazione di cui al paragrafo 7 o, qualora non riceva alcuna comunicazione dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, alla scadenza del termine di cui al paragrafo 7, l'EPAP può iniziare a svolgere un'attività transfrontaliera nel rispetto delle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali e dei requisiti dello Stato membro ospitante relativi alle informazioni di cui al paragrafo 7. 9.   L'autorità competente dello Stato membro ospitante comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine i mutamenti significativi intervenuti nelle proprie disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali che possono influire sulle caratteristiche dello schema pensionistico nella misura in cui ciò riguarda le attività transfrontaliere nonché i mutamenti significativi nei requisiti dello Stato membro ospitante relativi alle informazioni di cui al paragrafo 7. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica dette informazioni all'EPAP. 10.   L'EPAP è sottoposto alla costante vigilanza dell'autorità competente dello Stato membro ospitante per quanto riguarda la conformità delle sue attività con le disposizioni del diritto della sicurezza sociale e del diritto del lavoro dello Stato membro ospitante pertinenti in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali e con i requisiti dello Stato membro ospitante relativi alle informazioni di cui al paragrafo 7. Qualora tale vigilanza ponesse in luce irregolarità, l'autorità competente dello Stato membro ospitante ne informa immediatamente l'autorità competente dello Stato membro d'origine. Quest'ultima, coordinandosi con l'autorità competente dello Stato membro ospitante, adotta le misure necessarie per garantire che l'EPAP in questione ponga fine alla violazione rilevata. 11.   Qualora, malgrado le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro di origine o poiché mancano appropriate misure nello stesso, l'EPAP persista nella violazione delle disposizioni applicabili di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro dello Stato membro ospitante in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali o dei requisiti dello Stato membro ospitante relativi alle informazioni di cui al paragrafo 7, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro di origine, può prendere i provvedimenti appropriati per evitare o punire ulteriori irregolarità anche, nella misura dello stretto necessario, impedendo all'EPAP di operare per l'impresa promotrice nello Stato membro ospitante.
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