Art. 10

Requisiti di gestione

In vigore dal 14 dic 2016
Requisiti di gestione 1.   Gli Stati membri provvedono, riguardo a ogni EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio, a garantire che: a) l'EPAP abbia attuato regole di gestione definite in modo adeguato per ciascuno schema pensionistico; b) qualora l'impresa promotrice garantisca il pagamento delle prestazioni pensionistiche, essa si impegni a finanziarle regolarmente. 2.   In linea con il principio di sussidiarietà e tenendo conto dell'entità delle prestazioni pensionistiche offerte dai sistemi di sicurezza sociale, gli Stati membri possono prevedere che, con il consenso dei datori di lavoro e dei lavoratori, o dei rispettivi rappresentanti, vengano offerte agli aderenti prestazioni supplementari quali l'opzione relativa alla copertura del rischio di longevità e di invalidità professionale, le disposizioni circa la reversibilità e la garanzia di rimborso dei contributi.
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