Art. 10
Requisiti di gestione
In vigore dal 14 dic 2016
Requisiti di gestione
1. Gli Stati membri provvedono, riguardo a ogni EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio, a garantire che:
a)
l'EPAP abbia attuato regole di gestione definite in modo adeguato per ciascuno schema pensionistico;
b)
qualora l'impresa promotrice garantisca il pagamento delle prestazioni pensionistiche, essa si impegni a finanziarle regolarmente.
2. In linea con il principio di sussidiarietà e tenendo conto dell'entità delle prestazioni pensionistiche offerte dai sistemi di sicurezza sociale, gli Stati membri possono prevedere che, con il consenso dei datori di lavoro e dei lavoratori, o dei rispettivi rappresentanti, vengano offerte agli aderenti prestazioni supplementari quali l'opzione relativa alla copertura del rischio di longevità e di invalidità professionale, le disposizioni circa la reversibilità e la garanzia di rimborso dei contributi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2016:2341:oj#art-10