Art. 12
Trasferimento transfrontaliero
In vigore dal 14 dic 2016
Trasferimento transfrontaliero
1. Gli Stati membri consentono agli EPAP registrati o autorizzati nel proprio territorio di trasferire tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti, nonché le attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico a un EPAP ricevente.
2. Gli Stati membri garantiscono che i costi del trasferimento non siano sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari restanti dell'EPAP trasferente o dagli aderenti e beneficiari attuali dell'EPAP ricevente.
3. Il trasferimento è soggetto all'approvazione preventiva di:
a)
la maggioranza degli aderenti e la maggioranza dei beneficiari coinvolti o, se del caso, la maggioranza dei loro rappresentanti. La maggioranza è definita conformemente al diritto nazionale. Le informazioni relative alle condizioni del trasferimento sono messe a disposizione degli aderenti e dei beneficiari coinvolti o, se del caso, dei loro rappresentanti in modo tempestivo da parte dell'EPAP trasferente prima della presentazione della richiesta di cui al paragrafo 4; e
b)
l'impresa promotrice, se del caso.
4. Il trasferimento di tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche, e delle altre obbligazioni e diritti, nonché delle attività corrispondenti o del loro equivalente in contanti di uno schema pensionistico tra EPAP trasferenti e riceventi è soggetto all'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente previo consenso dell'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'EPAP trasferente. La richiesta di autorizzazione al trasferimento è presentata dall'EPAP ricevente. L'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente concede o nega l'autorizzazione e comunica la sua decisione all'EPAP ricevente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.
5. La richiesta di autorizzazione al trasferimento di cui al paragrafo 4 contiene le informazioni seguenti:
a)
l'accordo scritto concluso tra l'EPAP trasferente e l'EPAP ricevente che stabilisce le condizioni del trasferimento;
b)
una descrizione delle principali caratteristiche dello schema pensionistico;
c)
una descrizione delle passività o delle riserve tecniche da trasferire, e di altre obbligazioni e di altri diritti, nonché delle attività corrispondenti, o del relativo equivalente in contanti;
d)
i nomi e le ubicazioni delle amministrazioni principali degli EPAP trasferenti e riceventi nonché l'indicazione dello Stato membro in cui ciascun EPAP è registrato o autorizzato;
e)
l'ubicazione dell'amministrazione principale dell'impresa promotrice e il nome di quest'ultima;
f)
una prova della preventiva approvazione a norma del paragrafo 3;
g)
se del caso, i nomi degli Stati membri il cui diritto della sicurezza sociale e diritto del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali è applicabile allo schema pensionistico interessato.
6. L'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente trasmette la richiesta di cui al paragrafo 4 all'autorità competente dell'EPAP trasferente, senza indugio dopo il suo ricevimento.
7. L'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'EPAP ricevente valuta soltanto se:
a)
tutte le informazioni di cui al paragrafo 5 sono state fornite dall'EPAP ricevente;
b)
la struttura amministrativa, la situazione finanziaria dell'EPAP ricevente e la buona reputazione, le qualifiche professionali o l'esperienza dei soggetti che gestiscono l'EPAP ricevente sono compatibili con il trasferimento proposto;
c)
gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari dell'EPAP ricevente e la parte trasferita dello schema sono adeguatamente protetti durante e dopo il trasferimento;
d)
le riserve tecniche dell'EPAP ricevente sono integralmente coperte alla data del trasferimento, quando il trasferimento comporta lo svolgimento di un'attività transfrontaliera; e
e)
le attività da trasferire sono sufficienti e adeguate a coprire la passività, le riserve tecniche e le altre obbligazioni e gli altri diritti da trasferire, conformemente alle norme applicabili nello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente.
8. L'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'EPAP trasferente valuta soltanto se:
a)
nel caso di un trasferimento parziale delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni e altri diritti nonché delle attività corrispondenti o del relativo equivalente in contanti, gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari della parte restante dello schema sono adeguatamente protetti;
b)
i diritti individuali degli aderenti e dei beneficiari sono almeno gli stessi dopo il trasferimento;
c)
le attività corrispondenti allo schema pensionistico da trasferire sono sufficienti e adeguate a coprire la passività, le riserve tecniche e le altre obbligazioni e diritti da trasferire, conformemente alle norme applicabili nello Stato membro di origine dell'EPAP trasferente.
9. L'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP trasferente comunica i risultati della valutazione di cui al paragrafo 8 entro otto settimane dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 6, per permettere all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'EPAP ricevente di adottare una decisione conformemente al paragrafo 4.
10. In caso di rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro dell'EPAP ricevente motiva tale rifiuto entro il periodo di tre mesi di cui al paragrafo 4. Il rifiuto o la mancata risposta da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'EPAP ricevente sono soggetti al diritto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente.
11. L'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente comunica all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP trasferente la decisione di cui al paragrafo 4, entro due settimane dall'adozione della decisione stessa.
Quando il trasferimento comporta un'attività transfrontaliera, l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP trasferente informa anche l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente delle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali in base alle quali lo schema pensionistico deve essere gestito nonché delle norme dello Stato membro ospitante relative alle informazioni di cui al titolo IV che si applicano all'attività transfrontaliera. Tali informazioni sono comunicate entro un termine ulteriore di quattro settimane.
L'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente comunica dette informazioni all'EPAP ricevente entro una settimana dal loro ricevimento.
12. Dopo aver ricevuto una decisione di concedere un'autorizzazione di cui al paragrafo 4 o, nel caso in cui non riceva alcuna informazione sulla decisione assunta dall'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente, al termine del periodo stabilito al paragrafo 11, terzo comma, l'EPAP ricevente può cominciare a gestire lo schema pensionistico.
13. In caso di disaccordo sulla procedura seguita o sul contenuto di una misura adottata dall'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP trasferente o ricevente o sull'assenza di intervento da parte di quest'ultima, compresa la decisione di autorizzare o rifiutare un trasferimento transfrontaliero, l'EIOPA può svolgere una mediazione non vincolante a norma dell', secondo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1094/2010 su richiesta di una delle due autorità competenti o di propria iniziativa.
14. Qualora l'EPAP ricevente svolga un'attività transfrontaliera, si applica l', paragrafi 9, 10 e 11.
Storico versioni
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