Art. 8
Separazione giuridica tra imprese promotrici ed EPAP
In vigore dal 14 dic 2016
Separazione giuridica tra imprese promotrici ed EPAP
Gli Stati membri assicurano che vi sia una separazione giuridica tra l'impresa promotrice e l'EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio affinché, in caso di fallimento dell'impresa promotrice, l'attivo dell'EPAP sia salvaguardato nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari.
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