Definizione data dalla norma indicata.
le prestazioni liquidate in relazione al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento oppure, laddove siano complementari rispetto alle prestazioni di cui sopra e fornite su base accessoria, le prestazioni erogate sotto forma di pagamenti in caso di morte, invalidità o cessazione del rapporto di lavoro, nonché le prestazioni erogate sotto forma di sostegni finanziari o servizi in caso di malattia, stato di bisogno o morte. Per agevolare la sicurezza finanziaria durante il pensionamento, queste prestazioni possono essere erogate sotto forma di pagamenti a carattere vitali
Fonte: dir-2016-12-14-2341 — art. 6 →