Art. 3
Applicazione agli EPAP che gestiscono sistemi di sicurezza sociale
In vigore dal 14 dic 2016
Applicazione agli EPAP che gestiscono sistemi di sicurezza sociale
Gli EPAP che gestiscono anche schemi pensionistici aventi carattere obbligatorio considerati come sistemi di sicurezza sociale e che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 sono soggetti alla presente direttiva in relazione alla loro attività in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali non obbligatori. In tal caso le passività e le corrispondenti attività sono separate («ring-fenced») e non possono essere trasferite agli schemi pensionistici obbligatori considerati come sistemi di sicurezza sociale o viceversa.
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