Art. 25 · Gestione del rischio

Art. 25

Gestione del rischio

In vigore dal 14 dic 2016
Gestione del rischio 1.   Gli Stati membri impongono agli EPAP di disporre, in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, di una funzione efficace di gestione dei rischi. Tale funzione è strutturata in modo tale da agevolare il funzionamento di un sistema di gestione dei rischi per il quale gli EPAP adottano le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessarie a individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare periodicamente all'organo amministrativo, gestionale o di vigilanza dell'EPAP i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali gli EPAP e gli schemi pensionistici da loro gestiti sono o potrebbero essere esposti, nonché le relative interdipendenze. Il sistema di gestione dei rischi è efficace e perfettamente integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell'EPAP. 2.   Il sistema di gestione dei rischi copre, in modo proporzionato alle dimensioni e all'organizzazione interna dell'EPAP, alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, i rischi che possono verificarsi negli EPAP o nelle imprese cui sono state esternalizzati loro compiti o attività almeno nei seguenti settori, ove applicabile: a) sottoscrizione e costituzione di riserve; b) gestione delle attività e delle passività; c) investimenti, in particolare derivati, cartolarizzazioni e impegni simili; d) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione; e) gestione dei rischi operativi; f) assicurazione e altre tecniche di attenuazione del rischio; g) rischi ambientali, sociali, e di governance connessi al portafoglio di investimenti e la relativa gestione. 3.   Se conformemente alle condizioni dello schema pensionistico gli aderenti e i beneficiari assumono rischi, il sistema di gestione dei rischi tiene conto inoltre di tali rischi dalla prospettiva degli aderenti e dei beneficiari.
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