Art. 50 · Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

Art. 50

Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

In vigore dal 14 dic 2016
Informazioni da trasmettere alle autorità competenti Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda ogni EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio, le autorità competenti dispongano dei poteri e degli strumenti necessari a: a) richiedere all'EPAP, all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP, ovvero alle persone che gestiscono effettivamente l'EPAP o svolgono funzioni chiave, di fornire in qualsiasi momento informazioni su tutte le questioni relative all'attività dell'ente o di trasmettere tutti i relativi documenti; b) vigilare sui rapporti tra l'EPAP ed altre società o tra EPAP quando essi esternalizzano funzioni fondamentali o qualsiasi altra attività a tali società o a altri EPAP e su ogni ulteriore riesternalizzazione, che influiscano sulla situazione finanziaria dell'EPAP o che siano comunque rilevanti ai fini di una vigilanza efficace; c) ottenere i seguenti documenti: la propria valutazione del rischio, il documento illustrante i principi della politica d'investimento, i conti e le relazioni annuali e tutti gli altri documenti necessari ai fini della vigilanza; d) stabilire quali documenti sono necessari ai fini della vigilanza, tra cui: i) relazioni interne intermedie; ii) valutazioni attuariali e ipotesi dettagliate; iii) studi attività-passività; iv) prove della coerenza con i principi della politica d'investimento; v) prove del versamento dei contributi secondo quanto previsto; vi) relazioni da parte delle persone responsabili della revisione contabile dei conti annuali di cui all'; e) svolgere ispezioni in loco presso la sede dell'EPAP e, se del caso, sulle attività esternalizzate e su tutte quelle oggetto di ulteriore riesternalizzazione per verificare che le attività siano svolte conformemente alle norme di vigilanza; f) chiedere all'EPAP in qualsiasi momento informazioni circa le attività esternalizzate e tutte le attività oggetto di ulteriore riesternalizzazione.
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