Art. 49

Procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza

In vigore dal 14 dic 2016
Procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza 1.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti dispongano dei poteri necessari per riesaminare le strategie, i processi e le procedure di segnalazione stabiliti dagli EPAP per rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione della presente direttiva, tenendo conto delle dimensioni, della natura, della portata e della complessità delle attività dell'EPAP. Il riesame tiene conto delle circostanze in cui gli EPAP operano e, ove opportuno, delle parti che eseguono per loro conto funzioni fondamentali o qualsiasi altra attività esternalizzata. Il riesame comprende: a) una valutazione dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governance; b) una valutazione dei rischi cui l'EPAP è esposto; c) una valutazione della capacità dell'EPAP di valutare e gestire tali rischi. 2.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti dispongano di strumenti di monitoraggio, incluse le prove di stress, che consentano loro di rilevare qualsiasi deterioramento delle condizioni finanziarie di un EPAP e di monitorare come vi sia posto rimedio. 3.   Le autorità competenti dispongono dei poteri necessari per richiedere agli EPAP di rimediare alle carenze o alle deficienze individuate nel quadro della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza. 4.   Le autorità competenti stabiliscono la frequenza minima e l'ambito del riesame di cui al paragrafo 1 alla luce della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività dell'EPAP interessato.
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