Art. 47

Principi generali di vigilanza prudenziale

In vigore dal 14 dic 2016
Principi generali di vigilanza prudenziale 1.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine sono responsabili della vigilanza prudenziale sugli EPAP. 2.   Gli Stati membri si accertano che la vigilanza sia esercitata con un metodo prospettico e basato sul rischio. 3.   La vigilanza degli EPAP comprende un'opportuna combinazione di attività cartolari e di ispezioni in loco. 4.   I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato alle dimensioni, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell'EPAP. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti prendano debitamente in esame il potenziale impatto delle loro azioni sulla stabilità dei sistemi finanziari nell'Unione, soprattutto in situazioni di emergenza.
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