Art. 46

Ambito di applicazione della vigilanza prudenziale

In vigore dal 14 dic 2016
Ambito di applicazione della vigilanza prudenziale Gli Stati membri garantiscono che gli EPAP siano soggetti a vigilanza prudenziale, in particolare per quanto riguarda, se del caso: a) le condizioni per l'esercizio dell'attività; b) le riserve tecniche; c) il finanziamento delle riserve tecniche; d) i fondi propri obbligatori; e) il margine di solvibilità disponibile; f) il margine di solvibilità richiesto; g) le regole relative agli investimenti; h) la gestione degli investimenti; i) il sistema di governance; e j) le informazioni da fornire agli aderenti e ai beneficiari.
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