Art. 46
Ambito di applicazione della vigilanza prudenziale
In vigore dal 14 dic 2016
Ambito di applicazione della vigilanza prudenziale
Gli Stati membri garantiscono che gli EPAP siano soggetti a vigilanza prudenziale, in particolare per quanto riguarda, se del caso:
a)
le condizioni per l'esercizio dell'attività;
b)
le riserve tecniche;
c)
il finanziamento delle riserve tecniche;
d)
i fondi propri obbligatori;
e)
il margine di solvibilità disponibile;
f)
il margine di solvibilità richiesto;
g)
le regole relative agli investimenti;
h)
la gestione degli investimenti;
i)
il sistema di governance; e
j)
le informazioni da fornire agli aderenti e ai beneficiari.
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