Art. 44
Informazioni aggiuntive da fornire agli aderenti e ai beneficiari su richiesta
In vigore dal 14 dic 2016
Informazioni aggiuntive da fornire agli aderenti e ai beneficiari su richiesta
Su richiesta di un aderente, di un beneficiario o dei loro rappresentanti, l'EPAP fornisce le seguenti informazioni aggiuntive:
a)
i conti e le relazioni annuali di cui all' o, se un EPAP è responsabile di più di uno schema pensionistico, i conti e la relazione relativi al loro schema pensionistico specifico;
b)
il documento illustrante i principi della politica d'investimento di cui all';
c)
ogni ulteriore informazione circa le ipotesi utilizzate per generare le proiezioni di cui all', paragrafo 1, lettera d).
Storico versioni
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