Art. 44

Informazioni aggiuntive da fornire agli aderenti e ai beneficiari su richiesta

In vigore dal 14 dic 2016
Informazioni aggiuntive da fornire agli aderenti e ai beneficiari su richiesta Su richiesta di un aderente, di un beneficiario o dei loro rappresentanti, l'EPAP fornisce le seguenti informazioni aggiuntive: a) i conti e le relazioni annuali di cui all' o, se un EPAP è responsabile di più di uno schema pensionistico, i conti e la relazione relativi al loro schema pensionistico specifico; b) il documento illustrante i principi della politica d'investimento di cui all'; c) ogni ulteriore informazione circa le ipotesi utilizzate per generare le proiezioni di cui all', paragrafo 1, lettera d).
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