Art. 39
Prospetto delle prestazioni pensionistiche
In vigore dal 14 dic 2016
Prospetto delle prestazioni pensionistiche
1. Il prospetto delle prestazioni pensionistiche include almeno le seguenti informazioni chiave per gli aderenti:
a)
i dati personali dell'aderente compresa, se del caso, una chiara indicazione della data di pensionamento prescritta dalla legge, dell'età di pensionamento stabilita dallo schema pensionistico o stimata dall'EPAP, o della data di pensionamento fissata dall'aderente;
b)
il nome dell'EPAP, l'indirizzo di contatto e l'identificazione dello schema pensionistico dell'aderente;
c)
se del caso, le informazioni sulle garanzie totali o parziali previste dallo schema pensionistico e, se pertinente, il luogo in cui è possibile reperire maggiori informazioni;
d)
le informazioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche basate sull'età di pensionamento specificata alla lettera a), nonché una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui tali proiezioni potrebbero differire dal valore finale delle prestazioni ricevute. Se le proiezioni delle prestazioni pensionistiche si basano su scenari economici, tali informazioni contengono anche uno scenario basato sulle migliori stime e uno scenario sfavorevole, tenendo conto della natura specifica dello schema pensionistico;
e)
le informazioni sui diritti maturati o sul capitale accumulato, tenendo conto della natura specifica dello schema pensionistico;
f)
le informazioni sui contributi versati allo schema pensionistico dall'impresa promotrice e dall'aderente, almeno nel corso degli ultimi dodici mesi, tenendo conto della natura specifica dello schema pensionistico;
g)
una suddivisione dei costi dedotti dall'EPAP almeno nel corso degli ultimi dodici mesi;
h)
le informazioni relative al livello di finanziamento dello schema pensionistico nel suo complesso.
2. Conformemente all', gli Stati membri si scambiano le migliori prassi per quanto riguarda il formato e il contenuto del prospetto delle prestazioni pensionistiche.
Storico versioni
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