Art. 60

Cooperazione tra Stati membri, Commissione ed EIOPA

In vigore dal 14 dic 2016
Cooperazione tra Stati membri, Commissione ed EIOPA 1.   Gli Stati membri assicurano, nel modo opportuno, l'applicazione uniforme della direttiva attraverso scambi regolari di informazioni e di esperienze con l'intento di sviluppare le migliori prassi nel settore e una cooperazione più intensa con il coinvolgimento, ove applicabile, delle parti sociali, ed in tal modo evitare distorsioni della concorrenza e creare le premesse per un'adesione transfrontaliera agevole. 2.   La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente per facilitare il controllo sulle operazioni degli EPAP. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri collaborano con l'EIOPA ai fini della presente direttiva, in conformità del regolamento (UE) n. 1094/2010 e forniscono quanto prima all'EIOPA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 1094/2010, conformemente all' di tale regolamento. 4.   Ciascuno Stato membro informa la Commissione e l'EIOPA delle principali difficoltà incontrate nell'applicazione della presente direttiva. La Commissione, l'EIOPA e le autorità competenti degli Stati membri interessati esaminano tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2016:2341:oj#art-60

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo