Art. 62
Valutazione e riesame
In vigore dal 14 dic 2016
Valutazione e riesame
1. Entro 13 gennaio 2023, la Commissione esegue un riesame della presente direttiva e presenta una relazione sull'attuazione e sull'efficacia della medesima al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. Il riesame di cui al paragrafo 1 valuta, in particolare:
a)
l'adeguatezza della presente direttiva dal punto di vista prudenziale e della governance;
b)
l'attività transfrontaliera;
c)
l'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e il suo impatto sulla stabilità degli EPAP;
d)
il prospetto delle prestazioni pensionistiche.
Storico versioni
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