Art. 62

Valutazione e riesame

In vigore dal 14 dic 2016
Valutazione e riesame 1.   Entro 13 gennaio 2023, la Commissione esegue un riesame della presente direttiva e presenta una relazione sull'attuazione e sull'efficacia della medesima al Parlamento europeo e al Consiglio. 2.   Il riesame di cui al paragrafo 1 valuta, in particolare: a) l'adeguatezza della presente direttiva dal punto di vista prudenziale e della governance; b) l'attività transfrontaliera; c) l'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e il suo impatto sulla stabilità degli EPAP; d) il prospetto delle prestazioni pensionistiche.
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