Art. 63
Modifica della direttiva 2009/138/CE
In vigore dal 14 dic 2016
Modifica della direttiva 2009/138/CE
La direttiva 2009/138/CE è così modificata:
1)
all', il punto 7) è sostituito dal seguente:
«7)
«riassicurazione«, una delle seguenti attività:
a)
l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'impresa di assicurazione di un paese terzo, o da un'altra impresa di riassicurazione o da un'impresa di riassicurazione di un paese terzo;
b)
nel caso dell'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's, l'attività consistente nell'accettazione di rischi, ceduti da qualsiasi membro del Lloyd's, da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's; o
c)
la copertura fornita da un'impresa di riassicurazione ad un'istituzione rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
(*1) Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37
»;"
2)
all'articolo 308 ter, il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:
«15. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri d'origine applichino le disposizioni di cui all' della direttiva (UE) 2016/2341, tali Stati membri d'origine possono continuare ad applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative precedentemente adottate per conformarsi agli articoli da 1 a 19, da 27 a 30, da 32 a 35 e da 37 a 67 della direttiva 2002/83/CE in vigore al 31 dicembre 2015 per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2022.
Ove uno Stato membro d'origine continui ad applicare tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, in tale Stato membro le imprese di assicurazione calcolano il loro requisito patrimoniale di solvibilità come la somma tra i seguenti addendi:
a)
il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale rispetto alla loro attività di assicurazione, calcolato senza le attività nel settore delle pensioni aziendali o professionali ai sensi dell' della direttiva (UE) 2016/2341;
b)
il margine di solvibilità rispetto alla loro attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali, calcolato conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per conformarsi all' della direttiva 2002/83/CE.
Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, indicando se sia opportuno estendere il periodo di cui al primo comma, tenuto conto delle modifiche al diritto dell'Unione o nazionale risultanti dalla presente direttiva.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2016:2341:oj#art-63