Art. 13
Riserve tecniche
In vigore dal 14 dic 2016
Riserve tecniche
1. Lo Stato membro di origine provvede affinché gli EPAP che gestiscono schemi pensionistici aziendali o professionali costituiscano in ogni momento, in relazione al complesso dei loro schemi pensionistici, passività di ammontare adeguato corrispondenti agli impegni finanziari derivanti dal portafoglio di contratti pensionistici da essi detenuto.
2. Lo Stato membro di origine provvede affinché gli EPAP che gestiscono schemi pensionistici aziendali o professionali in cui essi coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni costituiscano riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso degli schemi che gestiscono.
3. L'ammontare delle riserve tecniche è calcolato ogni anno. Lo Stato membro d'origine può tuttavia consentire che il calcolo delle riserve tecniche sia effettuato ogni tre anni se l'EPAP fornisce agli aderenti o alle autorità competenti una certificazione o una relazione degli adeguamenti per gli anni intermedi. La certificazione o la relazione illustrano gli adeguamenti dell'evoluzione delle riserve tecniche e le variazioni nei rischi coperti.
4. Il calcolo delle riserve tecniche è eseguito e certificato da un attuario o da un altro specialista in tale materia, incluso un revisore, qualora consentito dal diritto nazionale, secondo tecniche attuariali riconosciute dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, nel rispetto dei seguenti principi:
a)
l'importo minimo delle riserve tecniche è calcolato secondo un metodo attuariale sufficientemente prudente, tenuto conto di tutti gli impegni per prestazioni e contributi, conformemente alla disciplina pensionistica dell'EPAP. Esso deve essere sufficiente ad assicurare la continuazione dell'erogazione ai beneficiari delle pensioni e delle altre prestazioni di cui è già iniziato il godimento, e rispecchiare gli impegni derivanti dai diritti a pensione già maturati dagli aderenti. Anche le ipotesi economiche e attuariali per la valutazione delle passività sono scelte in base a criteri di prudenza e tengono conto, ove del caso, di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli;
b)
i tassi d'interesse massimi utilizzati sono scelti in base a criteri di prudenza e fissati secondo le norme pertinenti stabilite dallo Stato membro di origine. Tali tassi d'interesse prudenziali sono determinati in funzione:
i)
del rendimento degli attivi corrispondenti detenuti dall'EPAP e in funzione altresì dei rendimenti futuri stimati degli investimenti;
ii)
dei rendimenti di mercato di obbligazioni di qualità elevata, di obbligazioni governative, di obbligazioni del meccanismo europeo di stabilità, della Banca europea degli investimenti (BEI) o del Fondo europeo di stabilità finanziaria, o;
iii)
una combinazione tra i punti i) e ii);
c)
le tavole biometriche utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche si basano su principi prudenziali, in considerazione delle principali caratteristiche del gruppo degli aderenti e degli schemi pensionistici, in particolare dei mutamenti previsti nei rischi rilevanti;
d)
il metodo e la base di calcolo delle riserve tecniche rimangono in generale costanti da un esercizio finanziario all'altro. Possono essere tuttavia giustificate variazioni a seguito di cambiamenti della situazione giuridica, demografica o economica su cui si basano le ipotesi.
5. Lo Stato membro di origine può assoggettare il calcolo delle riserve tecniche a requisiti supplementari e più dettagliati, al fine di assicurare che gli interessi degli aderenti e dei beneficiari siano adeguatamente tutelati.
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