Art. 59

Disposizioni nazionali prudenziali

In vigore dal 14 dic 2016
Disposizioni nazionali prudenziali 1.   Gli Stati membri comunicano all'EIOPA le rispettive disposizioni prudenziali relative al settore degli schemi pensionistici aziendali e professionali che non sono coperte dalla legislazione nazionale in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro concernente l'organizzazione dei sistemi pensionistici di cui all', paragrafo 1. 2.   Gli Stati membri aggiornano tali informazioni periodicamente e in ogni caso almeno ogni due anni e l'EIOPA le mette a disposizione sul suo sito web.
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