Art. 59
Disposizioni nazionali prudenziali
In vigore dal 14 dic 2016
Disposizioni nazionali prudenziali
1. Gli Stati membri comunicano all'EIOPA le rispettive disposizioni prudenziali relative al settore degli schemi pensionistici aziendali e professionali che non sono coperte dalla legislazione nazionale in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro concernente l'organizzazione dei sistemi pensionistici di cui all', paragrafo 1.
2. Gli Stati membri aggiornano tali informazioni periodicamente e in ogni caso almeno ogni due anni e l'EIOPA le mette a disposizione sul suo sito web.
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