Art. 57
Comunicazione di informazioni alle amministrazioni pubbliche responsabili della normativa finanziaria
In vigore dal 14 dic 2016
Comunicazione di informazioni alle amministrazioni pubbliche responsabili della normativa finanziaria
1. L', paragrafo 1, l' e l', paragrafo 1, non ostano a che gli Stati membri autorizzino la comunicazione di informazioni confidenziali tra autorità competenti e ad altri uffici delle loro amministrazioni centrali responsabili dell'applicazione della normativa di vigilanza sugli EPAP, sugli enti creditizi, sugli enti finanziari, sui servizi di investimento e sulle imprese di assicurazione, oppure agli ispettori incaricati da tali uffici.
Tali comunicazioni possono essere effettuate solo quando ciò risulti necessario per motivi di controllo prudenziale, prevenzione e risoluzione delle crisi degli EPAP in dissesto. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le persone che hanno accesso alle informazioni sono soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva. Gli Stati membri dispongono tuttavia che le informazioni ricevute in base all' e quelle ottenute mediante le ispezioni in loco possano formare oggetto delle comunicazioni solo con l'accordo esplicito delle autorità competenti da cui provengono le informazioni o dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione in loco.
2. Gli Stati membri possono autorizzare la comunicazione di informazioni riservate relative alla vigilanza prudenziale sugli EPAP a commissioni parlamentari di inchiesta o a corti dei conti nel loro Stato membro e ad altri organismi di indagine nel loro Stato membro, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
le entità devono disporre, a norma del diritto nazionale, della competenza per indagare o esaminare le azioni delle autorità responsabili della vigilanza sugli EPAP o della normativa relativa a tale vigilanza;
b)
le informazioni devono essere strettamente necessarie per l'esercizio della competenza di cui alla lettera a);
c)
le persone che hanno accesso alle informazioni devono essere soggette a obblighi di segreto professionale a norma del diritto nazionale almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva;
d)
quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, le stesse devono essere comunicate con l'esplicito consenso delle autorità competenti da cui provengono e unicamente ai fini da esse autorizzati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2016:2341:oj#art-57