Art. 59 · Disposizioni nazionali prudenziali

Art. 59

Disposizioni nazionali prudenziali

In vigore dal 14 dic 2016
Disposizioni nazionali prudenziali 1.   Gli Stati membri comunicano all'EIOPA le rispettive disposizioni prudenziali relative al settore degli schemi pensionistici aziendali e professionali che non sono coperte dalla legislazione nazionale in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro concernente l'organizzazione dei sistemi pensionistici di cui all', paragrafo 1. 2.   Gli Stati membri aggiornano tali informazioni periodicamente e in ogni caso almeno ogni due anni e l'EIOPA le mette a disposizione sul suo sito web.
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