Art. 41

Informazioni da fornire ai potenziali aderenti

In vigore dal 14 dic 2016
Informazioni da fornire ai potenziali aderenti 1.   Gli Stati membri impongono agli EPAP di provvedere affinché i potenziali aderenti che non sono automaticamente iscritti a uno schema pensionistico siano informati, prima della loro adesione a tale schema pensionistico, circa: a) le pertinenti opzioni a loro disposizione comprese le opzioni di investimento; b) le pertinenti caratteristiche dello schema pensionistico compresi i tipi di prestazione; c) le informazioni sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario nella strategia di investimento; e d) dove sono disponibili ulteriori informazioni. 2.   Se gli aderenti assumono il rischio di investimento o possono decidere in merito agli investimenti, i potenziali aderenti ricevono le informazioni relative ai risultati passati degli investimenti relativi allo schema pensionistico concernenti almeno cinque anni o riguardanti tutti gli anni di attività dello schema se tale periodo è inferiore a cinque anni, nonché le informazioni sulla struttura dei costi sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari. 3.   Gli Stati membri impongono agli EPAP di provvedere affinché i potenziali aderenti che sono automaticamente iscritti a uno schema pensionistico siano tempestivamente informati dopo la loro iscrizione, circa: a) le pertinenti opzioni a loro disposizione comprese le opzioni di investimento; b) le pertinenti caratteristiche dello schema pensionistico compresi i tipi di prestazione; c) le informazioni sul se e sul come i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario sono integrati nella strategia di investimento; e d) dove sono disponibili ulteriori informazioni.
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