Art. 43

Informazioni da fornire ai beneficiari durante la fase di erogazione

In vigore dal 14 dic 2016
Informazioni da fornire ai beneficiari durante la fase di erogazione 1.   Gli Stati membri prescrivono agli EPAP di fornire periodicamente ai beneficiari informazioni sulle prestazioni dovute e sulle opzioni per la loro erogazione. 2.   Gli EPAP informano, senza indugio, i beneficiari una volta che sia stata adottata una decisione finale che comporta un'eventuale riduzione dell'importo delle prestazioni dovute, e comunque tre mesi prima dell'attuazione della decisione. 3.   Nei casi in cui i beneficiari assumano una parte significativa del rischio di investimento nella fase di erogazione, gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari ricevano periodicamente informazioni adeguate.
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