Art. 41 · Informazioni da fornire ai potenziali aderenti

Art. 41

Informazioni da fornire ai potenziali aderenti

In vigore dal 14 dic 2016
Informazioni da fornire ai potenziali aderenti 1.   Gli Stati membri impongono agli EPAP di provvedere affinché i potenziali aderenti che non sono automaticamente iscritti a uno schema pensionistico siano informati, prima della loro adesione a tale schema pensionistico, circa: a) le pertinenti opzioni a loro disposizione comprese le opzioni di investimento; b) le pertinenti caratteristiche dello schema pensionistico compresi i tipi di prestazione; c) le informazioni sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario nella strategia di investimento; e d) dove sono disponibili ulteriori informazioni. 2.   Se gli aderenti assumono il rischio di investimento o possono decidere in merito agli investimenti, i potenziali aderenti ricevono le informazioni relative ai risultati passati degli investimenti relativi allo schema pensionistico concernenti almeno cinque anni o riguardanti tutti gli anni di attività dello schema se tale periodo è inferiore a cinque anni, nonché le informazioni sulla struttura dei costi sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari. 3.   Gli Stati membri impongono agli EPAP di provvedere affinché i potenziali aderenti che sono automaticamente iscritti a uno schema pensionistico siano tempestivamente informati dopo la loro iscrizione, circa: a) le pertinenti opzioni a loro disposizione comprese le opzioni di investimento; b) le pertinenti caratteristiche dello schema pensionistico compresi i tipi di prestazione; c) le informazioni sul se e sul come i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario sono integrati nella strategia di investimento; e d) dove sono disponibili ulteriori informazioni.
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