Art. 40
Informazioni aggiuntive
In vigore dal 14 dic 2016
Informazioni aggiuntive
1. Il prospetto delle prestazioni pensionistiche precisa dove e come ottenere informazioni aggiuntive tra cui:
a)
ulteriori informazioni pratiche sulle opzioni per gli aderenti previste dallo schema pensionistico;
b)
le informazioni specificate agli ;
c)
se del caso, le informazioni circa le ipotesi utilizzate per il calcolo degli importi espressi in termini di rendite annue, in particolare in ordine al tasso della rendita, alla natura del prestatore e alla durata della rendita;
d)
informazioni circa il livello delle prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
2. Per gli schemi pensionistici in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento e in cui un'opzione di investimento sia imposta a un aderente da una specifica regola dello schema pensionistico, il prospetto delle prestazioni pensionistiche indica dove sono disponibili ulteriori informazioni.
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