Art. 37

Informazioni generali sullo schema pensionistico

In vigore dal 14 dic 2016
Informazioni generali sullo schema pensionistico 1.   Gli Stati membri provvedono, riguardo a ogni EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio, affinché gli aderenti e i beneficiari siano adeguatamente informati sulle condizioni del rispettivo schema pensionistico gestito dall'EPAP, in particolare per quanto riguarda: a) il nome dell'EPAP, lo Stato membro in cui l'EPAP è registrato o autorizzato e il nome dell'autorità competente; b) i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte nello schema pensionistico; c) le informazioni sul profilo di investimento; d) la natura dei rischi finanziari a carico degli aderenti e dei beneficiari; e) le condizioni relative alle garanzie integrali o parziali previste dallo schema pensionistico o a un determinato livello di prestazioni, o qualora non sia fornita alcuna garanzia nell'ambito dello schema pensionistico, una dichiarazione a tal fine; f) i meccanismi di protezione dei diritti maturati o i meccanismi di riduzione delle prestazioni, se presenti; g) se gli aderenti assumono il rischio di investimento o possono decidere in merito agli investimenti, le informazioni relative ai risultati passati degli investimenti relativi allo schema pensionistico concernenti almeno cinque anni o tutti gli anni di attività dello schema se tale periodo è inferiore a cinque anni; h) la struttura dei costi sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari, per gli schemi che non garantiscono un determinato livello di prestazioni; i) le opzioni per la riscossione del reddito da pensione a disposizione degli aderenti e dei beneficiari; j) qualora un aderente abbia il diritto di trasferire i diritti pensionistici, ulteriori informazioni sulle modalità relative a tale trasferimento. 2.   Per gli schemi pensionistici che offrono più di un'opzione con diversi profili di investimento e in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento, gli aderenti sono informati delle condizioni relative alla gamma delle opzioni di investimento disponibili e, se del caso, dell'opzione di investimento di default e, della regola dello schema pensionistico in base al quale un determinato aderente è destinato a una data opzione di investimento. 3.   Gli aderenti e i beneficiari o i loro rappresentanti ricevono entro un termine ragionevole tutte le informazioni rilevanti relative a modificazioni delle regole dello schema pensionistico. Inoltre, gli EPAP mettono a loro disposizione una spiegazione circa l'impatto sugli aderenti e sui beneficiari delle modifiche significative alle riserve tecniche. 4.   Gli EPAP rendono disponibili le informazioni generali relative allo schema pensionistico stabilite nel presente articolo.
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