Art. 36

Principi

In vigore dal 14 dic 2016
Principi 1.   Tenendo conto della natura dello schema pensionistico, gli Stati membri provvedono affinché tutti gli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio forniscano: a) ai potenziali aderenti almeno le informazioni previste dall'; b) agli aderenti almeno le informazioni previste dagli articoli da 37 a 40, 42 e 44; nonché c) ai beneficiari almeno le informazioni previste dagli . 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1: a) sono aggiornate regolarmente; b) sono formulate con chiarezza, utilizzando un linguaggio chiaro, comprensibile e succinto ed evitando l'uso di espressioni gergali e di termini tecnici laddove si possono comunque usare termini di uso comune; c) non sono fuorvianti e ne è garantita la coerenza nel vocabolario e nei contenuti; d) sono presentate in modo da agevolarne la lettura; e) sono disponibili in una lingua ufficiale dello Stato membro il cui diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali si applica allo schema pensionistico interessato; e f) sono messe a disposizione dei potenziali aderenti, degli aderenti e dei beneficiari a titolo gratuito mediante mezzi elettronici, anche su supporto durevole o tramite un sito Internet, oppure su carta. 3.   Gli Stati membri possono adottare o mantenere di ulteriori disposizioni in materia di informazioni da fornire ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari.
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