Art. 36
Principi
In vigore dal 14 dic 2016
Principi
1. Tenendo conto della natura dello schema pensionistico, gli Stati membri provvedono affinché tutti gli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio forniscano:
a)
ai potenziali aderenti almeno le informazioni previste dall';
b)
agli aderenti almeno le informazioni previste dagli articoli da 37 a 40, 42 e 44; nonché
c)
ai beneficiari almeno le informazioni previste dagli .
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1:
a)
sono aggiornate regolarmente;
b)
sono formulate con chiarezza, utilizzando un linguaggio chiaro, comprensibile e succinto ed evitando l'uso di espressioni gergali e di termini tecnici laddove si possono comunque usare termini di uso comune;
c)
non sono fuorvianti e ne è garantita la coerenza nel vocabolario e nei contenuti;
d)
sono presentate in modo da agevolarne la lettura;
e)
sono disponibili in una lingua ufficiale dello Stato membro il cui diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali si applica allo schema pensionistico interessato; e
f)
sono messe a disposizione dei potenziali aderenti, degli aderenti e dei beneficiari a titolo gratuito mediante mezzi elettronici, anche su supporto durevole o tramite un sito Internet, oppure su carta.
3. Gli Stati membri possono adottare o mantenere di ulteriori disposizioni in materia di informazioni da fornire ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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